Aspettativa non retribuita e durata massima

L’aspettativa è un’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, volta a conciliare la posizione di lavoratore del lavoratore subordinato e la sussistenza di impegni di rilevanza pubblica o il verificarsi di situazioni di natura personale o familiare.

Sono diversi e molteplici le ipotesi che garantiscono la sospensione del rapporto, ossia,

  • nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali;
  • nei casi di cure termali e tossicodipendenza;
  • altre ipotesi particolari.

Quanto alle modalità di concessione e durata massima la materia è disciplinata dal C.C.N.L. applicato.  Alcuni C.C.N.L. stabiliscono che, al dipendente non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’impresa e per una sola volta l’anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto.

Qualora il C.C.N.L. applicato nulla preveda in merito, occorre rifarsi alla normativa nazionale.  In particolare, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia è disciplinata dagli art. 69-70 del DPR n. 3/1957, prevede un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata.

Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio.  Superato questo limite si può chiedere – per motivi di particolare gravità – un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi.  L’aspettativa comporta il solo diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione e con l’interruzione dell’anzianità di servizio.

L’aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specifica delle motivazioni.

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