Dopo le recenti modifiche introdotte dal Jobs Act e quelle relative alla nuova procedura telematica, sono pronte con un nuovo decreto legislativo del Governo e del Ministero del Lavoro ulteriori correzioni volte a contrastare l’uso distorto di tale importante strumento. Ecco le novità previste in arrivo con la nuova normativa relativa ai buoni lavoro – voucher Inps per lavoro occasionale accessorio con effetto a far data dal 18 ottobre 2016
Prima di introdurre le modifiche previste, riepiloghiamo il concetto di buoni lavoro – voucher Inps e lavoro occasionale accessorio.
Il lavoro occasionale accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa, la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto “accessorie” che non sono riconducibili a rapporti di lavoro nè subordinato nè autonomo, in quanto svolte in modo saltuario. Tra i vantaggi del lavoro occasionale accessorio c’è sicuramente quello del versamento dei contributi a favore del prestatore d’opera.
La caratteristica principale del lavoro occasionale accessorio è rappresentata dal meccanismo del pagamento, che prevede la consegna ai lavoratori di buoni lavoro Inps (c.d. voucher), aventi un valore nominale (attualmente pari a 10 euro lordi all’ora), i quali possono essere successivamente riscossi, al termine della prestazione presso gli uffici postali, bancari, o presso i rivenditori di tabacchi autorizzati.
La nuova normativa in materia di lavoro occasionale accessorio, prevista dal decreto correttivo al Jobs act approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 23.9.2016, ha come principale obiettivo quello della tracciabilità, della trasparenza e del contrasto agli abusi connessi all’utilizzo distorto di tale forma di prestazione.
Altro obiettivo previsto è quello della salvaguardia del corretto utilizzo dei buoni lavoro, con finalità di emersione del “lavoro nero”.
Le nuove disposizioni prevedono l’introduzione della nuova comunicazione preventiva, da inviare all’Ispettorato nazionale del lavoro, con modalità via sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione. Dunque non sarà possibile procedere alla comunicazione a ridosso dell’inizio dell’impiego del lavoratore. Inoltre, non sarà possibile fare riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, all’interno del quale collocare la prestazione e dunque l’occupazione con voucher.
Sostanzialmente, occorrerà indicare quando la prestazione sarà resa al fine di evitare possibili abusi.
Le disposizioni di cui sopra riguardano esclusivamente i committenti non agricoli o professionisti.
Le imprese agricole che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenute a comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni.
In caso di violazioni, scatteranno sanzioni amministrative da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun prestatore per cui è stata omessa o ritardata la preventiva comunicazione, senza la possibilità di applicare la procedura di diffida.
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