Le agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori in mobilità hanno avuto un posto di rilievo nel panorama dei benefici incentivanti legati alla stipula di nuovi contratti di lavoro; previsti dagli artt. 8 e 25 della legge n. 223/91, hanno accompagnato per lunghi anni la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, con incentivi, talora abbastanza corposi, che sono andati, progressivamente riducendosi per effetto dell’art. 2 della legge n. 92/2012 che, peraltro, ha decretato la fine delle liste di mobilità con effetto dal 1° gennaio 2017.
L’art. 25, comma 9, della legge 223/91, prevede che l’assunzione a tempo determinato o indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità venga incentivata sotto una duplice forma: quella contributiva e quella economica.
Altra possibilità di assunzione con contratto a tempo indeterminato è quella prevista dall’art. 47, comma 4, del D.Lvo n. 81/2015, il quale recita testualmente: ai fini della loro qualificazione o riqualificazione è possibile assumere in contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle applicazioni di cui all’art. 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonchè, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’art. 25, comma 9 della legge 223/91 e l’incentivo di cui all’art. 8, comma 4 della medesima legge. Si tratta del contratto di apprendistato per la qualificazione o la riqualificazione dei lavoratori in mobilità e che, rispetto all’incentivo contributivo, è perfettamente allineato a quello degli altri lavoratori in mobilità (10% per la quota a carico dei datori di lavoro).
In applicazione di tale previsione normativa, l’eventuale assunzione di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, con contratto di apprendistato (che è un contratto di lavoro a tempo indeterminato) lo stesso potrebbe essere retribuito applicando fino a due livelli in meno o, in alternativa, in percentuale, rispetto al lavoratore qualificato.
L’assunzione a tempo determinato o indeterminato (anche part/time) di un lavoratore in mobilità comporta un abbattimento della quota contributiva a carico del datore di lavoro per dodici o diciotto mesi.
Il godimento di tale agevolazione, così come di tutte le altre è strettamente correlato sia al possesso del DURC regolare, che dell’assenza di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che al rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva, anche territoriale o aziendale, applicabile.
Con circolare 137 del 2012, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito (precisazioni che si ritiene siano ancora valide)
- gli incentivi sono riconosciuti alle assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31.12.2016. Non interessa se il lavoratore rimane iscritto alle liste anche per il 2017 o percepisce l’indennità di mobilità anche oltre il 13.12.2016.
- alle assunzioni, proroghe e trasformazioni che dovessero intervenire entro il 31.12.2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.
Dopo le recenti modifiche introdotte dal Jobs Act e quelle relative alla nuova procedura telematica, sono pronte con un nuovo decreto legislativo del Governo e del Ministero del Lavoro ulteriori correzioni volte a contrastare l’uso distorto di tale importante strumento. Ecco le novità previste in arrivo con la nuova normativa relativa ai buoni lavoro – voucher Inps per lavoro occasionale accessorio con effetto a far data dal 18 ottobre 2016


Depenalizzato, a norma dell’art.3, comma 6, D.Lgs. 8/2016, il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, per le somme di importo inferiore a euro 10.000 annui.

