Le agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori in mobilità hanno avuto un posto di rilievo nel panorama dei benefici incentivanti legati alla stipula di nuovi contratti di lavoro; previsti dagli artt. 8 e 25 della legge n. 223/91, hanno accompagnato per lunghi anni la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, con incentivi, talora abbastanza corposi, che sono andati, progressivamente riducendosi per effetto dell’art. 2 della legge n. 92/2012 che, peraltro, ha decretato la fine delle liste di mobilità con effetto dal 1° gennaio 2017.
L’art. 25, comma 9, della legge 223/91, prevede che l’assunzione a tempo determinato o indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità venga incentivata sotto una duplice forma: quella contributiva e quella economica.
Altra possibilità di assunzione con contratto a tempo indeterminato è quella prevista dall’art. 47, comma 4, del D.Lvo n. 81/2015, il quale recita testualmente: ai fini della loro qualificazione o riqualificazione è possibile assumere in contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle applicazioni di cui all’art. 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonchè, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’art. 25, comma 9 della legge 223/91 e l’incentivo di cui all’art. 8, comma 4 della medesima legge. Si tratta del contratto di apprendistato per la qualificazione o la riqualificazione dei lavoratori in mobilità e che, rispetto all’incentivo contributivo, è perfettamente allineato a quello degli altri lavoratori in mobilità (10% per la quota a carico dei datori di lavoro).
In applicazione di tale previsione normativa, l’eventuale assunzione di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, con contratto di apprendistato (che è un contratto di lavoro a tempo indeterminato) lo stesso potrebbe essere retribuito applicando fino a due livelli in meno o, in alternativa, in percentuale, rispetto al lavoratore qualificato.
L’assunzione a tempo determinato o indeterminato (anche part/time) di un lavoratore in mobilità comporta un abbattimento della quota contributiva a carico del datore di lavoro per dodici o diciotto mesi.
Il godimento di tale agevolazione, così come di tutte le altre è strettamente correlato sia al possesso del DURC regolare, che dell’assenza di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che al rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva, anche territoriale o aziendale, applicabile.
Con circolare 137 del 2012, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito (precisazioni che si ritiene siano ancora valide)
- gli incentivi sono riconosciuti alle assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31.12.2016. Non interessa se il lavoratore rimane iscritto alle liste anche per il 2017 o percepisce l’indennità di mobilità anche oltre il 13.12.2016.
- alle assunzioni, proroghe e trasformazioni che dovessero intervenire entro il 31.12.2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.