Il compenso spettante agli amministratori delle società (Srl, Spa, Sas ecc.) è deducibile dal reddito solo se deliberato dall’assemblea dei soci o se previsto nello statuto. La disciplina varia a seconda delle modalità con il quale si determina il compenso e dal rapporto dell’amministratore con la società, che può essere di tipo professionale o di tipo dipendente. Al compenso previsto, possono aggiungersi anche rimborsi spese per le trasferte.
La disciplina dei compensi amministratori si rinviene in: Cassazione n. 1647/1997, n. 2895/1991; Tribunale di Milano n. 14848/2010; Art. 12, comma 11 del D.L. n. 78/2010; Legge 335/1995.
I contributi Inps rappresentano le quote della retribuzione (in caso di lavoro subordinato) o del reddito di lavoro (in caso di lavoro autonomo) destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per legge.
I soggetti che esercitano contemporaneamente un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata e altra attività imprenditoriale con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani) sono tenuti a imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni.
Questa disciplina si rende applicabile anche ai soci amministratori di società responsabilità limitata che prestano la loro attività prevalente all’interno dell’impresa e percepiscono un compenso per la loro attività.
Il compenso degli amministratori può essere stabilito attraverso le seguenti modalità:
- in misura fissa
- in misura variabile
- con erogazione differita
La determinazione del compenso annuo è sempre riferibile ad una durata in carica di 12 mesi, pertanto in caso di minore permanenza della carica, il compenso dovrà essere liquidato in funzione del tempo.
I compensi corrisposti agli amministratori, per un importo proporzionato all’opera svolta, sono deducibili dal reddito societario quando:
- sono deliberati dall’assemblea
- sono previsti dallo statuto
L’attività svolta dall’amministratore per la società si presume svolta a titolo oneroso, tuttavia la prestazione dell’amministratore può anche essere svolta a titolo gratuito.
La gratuità della prestazione dell’amministratore deve essere prevista nello statuto o comunque deve risultare da un’apposita delibera dell’assemblea confermata a sua volta dall’amministratore.
Quindi se l’amministratore svolge la sua attività a titolo gratuito è consigliabile che l’assemblea dei soci o il C.d.a. deliberi su tale gratuità con accettazione dell’amministratore. L’accettazione da parte dell’amministratore dell’assenza di remunerazione serve ad evitare future contestazioni, e cioè che il beneficiario (quindi l’amministratore) stesso possa prima o poi reclamare un compenso per l’opera svolta.
La rinuncia deve essere espressa e quindi non tacita ed inoltre tale rinuncia al compenso ha rilevanza ai fini contributivi e previdenziali, infatti in caso di prestazioni rese dall’amministratore a titolo gratuito non opera nessun obbligo contributivo.
L’amministratore di società che dichiara di non percepire alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico presso la società può essere soggetto ad accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto si presuppone che il mandato sia sempre a titolo oneroso.
La qualifica di amministratore rende obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata Inps e al pagamento dei relativi contributivi previsti dalla Legge 35/1995.
Gli amministratori in persona, o la società devono presentare domanda di iscrizione alla sede Inps territorialmente competente, all’atto della nomina dell’amministratore o comunque entro la data di attribuzione dell’eventuale compenso, indicando i dati anagrafici, codice fiscale, domicilio dell’amministratore, nonchè i dati identificativi della società committente.
Seil soggetto detiene la qualifica di amministratore di più società in sedi diverse, deve spedire una sola domanda di iscrizione nella sede in cui ha la residenza o dove ha sede una società, elencando tutte le società nelle quali è amministratore.
In caso di cessazione dellincarico di anninistratore, lo stesso o lo società devono comunicare all’Inps la cessazione dell’incarico entro 30 giorni. In caso di cessazione, i contributi vanno ugualmente pagati anche sull’indennità di fine mandato.
Il diritto alla pensionedi invalidità o di vecchiaia sorge dopo un minimo di 5 anni di pagamento dei contributi alla gestione separata Inps; si ricorda che la pensione è calcolata con metodo contributivo.
In alcuni casi gli amministratori di società godono di tetela assicurativa Inail.
Il D.lgs 38/2000 stabilisce che gli amministratori di società sono obbligatoriamente soggetti alla tutela assicurativa Inail quando svolgono attività previste dall’art. 1 del DPR 1124/65 e cioè:
- uso di veicoli a motore personalmente condotti;
- accesso in cantieri, opifici o simili;
- uso di macchine da ufficio, non in via occasionale e per l’esercizio delle proprie mansioni.
Qualora sussista l’obbligo contributivi Inail, la società deve iscrivere o, eventualmente in caso di cessazione, cancellare l’amministratore entro 30 giorni dalla nomina o cessazione.
Il premio dovuto va calcolato sull’ammontare dei compensi percepiti nell’anno, considerati i minimali e massimali di legge previsti per il calcolo delle rendite assicurative. Il pagamento non è completamente a carico della società, bensì spetta per i 2/3 alla società e per 1/3 all’amministratore.
Il trattamento di fine mandato degli amministratori, anche detto TFM, è un’indennità che l’impresa corrisponde agli amministratori alla scadenza del mandato.
Il TFM segue le regole di determinazione del compenso, cioè deve essere preventivamente stabilito e determinato all’atto costitutivo della società o dall’assemblea dei soci. Qualora manchino previsioni fiscali o civilistiche, il trattamento di fine mandato si determina con riguardo alla capacità reddituale, o al volume d’affari o alla realtà operativa economica.
L’indennità può essere stabilita alternativamente seguendo tre strade diverse:
- in misura fissa
- percentuale sul compenso annuo
- proporzionalmente ad alcune grandezze del bilancio
Se l’amministratore svolge un’attività nell’ambito di arti o professioni, non può vedersi riconosciuto il Trattamento di Fine Mandato.
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