Comunicazione lavoratori somministrati

somministrazione lavoro_int   I datori di lavoro che nel corso dell’anno precedente hanno fatto ricorso a contratti di somministrazione (ex lavoro interinale), devono comunicare alle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali (Rsu o Rsa) il numero e i motivi della stipulazione dei contratti, la durata, il numero e la qualifica dei lavoratori somministrati.

La comunicazione può essere consegnata a mano, con raccomandata a/r oppure per posta elettronica certificata (Pec).

Di norma sono le agenzie di somministrazione che si attivano e assistono i datori di lavoro nell’adempimento; in mancanza, è bene non dimenticare l’obbligo perchè costa la sanzione d’importo variabile da 250 a 1.250 euro.

La scadenza riguarda un adempimento annuale a carico delle imprese che fanno ricorso alla somministrazione di lavoro, al fine del monitoraggio continuo del lavoro tramite agenzia.  Originariamente introdotto dall’art. 24 del Dlgs n. 276/2003 l’adempimento è stato confermato dalla riforma Jobs act (art. 36 comma 3 Dlgs 81/2015) e consiste di una comunicazione da inviare alle rappresentanze sindacali unitarie ovvero a quelle aziendali o, in mancanza di Rsa e Rsu, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La comunicazione è annuale, nel senso che l’impresa utilizzatrice di soggetti lavoratori in somministrazione deve effettuarla “ogni dodici mesi”.

L’obbligo della comunicazione ricade soltanto sul soggetto utilizzatore, ossia sull’impresa che ha preso lavoratori in somministrazione; tuttavia, può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro utilizzatore oppure anche attraverso l’associazione datoriale alla quale questi aderisce o abbia conferito mandato. In nessun caso, invece, possono essere chiamati in aiuto gli altri intermediari abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, ossia i consulenti del lavoro e gli altri professionisit.

Per il mancato o irregolare adempimento, il Jobs act ha confermato la disciplina già operativa precedentemente, ossia l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a 1.250.  Si tenga conto che la responsabilità per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione attiene al solo soggetto utilizzatore.

fac simile della comunicazione annuale

intestazione dell’azienda utilizzatrice

                                                                                                            Spettabile RSU o RSA

                                                                                                                                                ovvero

                                                                                                            Spettabili OO.SS. territoriali di categoria

                                                                                                                luogo, data………………………..

Oggetto: comunicazione annuale lavoratori somministrati

(ai sensi dell’art, 36, comma 3 Dlgs 81/2015)

 

Con la presente, la scrivente azienda ………………………………………………………….., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36, comma 3, del Dlgs n. 81/2015. comunica che, nell’anno……… ha fatto ricorso ai seguenti contratti di somministrazione di lavoro:

numero dei contratti di                           durata mese/           numero lavoratori                qualifiche

somministrazione conclusi                        giorni                            utilizzati                            utilizzate

 

Tanto era dovuto.

Con l’occasione porge cordiali saluti.

 

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