Cinque giorni di congedo per i neopapà. La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha in parte modificato la misura a sostegno della genitorialità.
Dal 1° gennaio 2019, i papà dipendenti potranno usufruire di 5 giorni di astensione dal lavoro nei primi cinque mesi dalla nascita di un figlio (due giorni erano fino al 31 dicembre 2017, e quattro giorni nel 2018).
Il congedo è obbligatorio, costituisce, cioè, un “obbligo” di astensione dal lavoro per cinque giorni consecutivi o in più tappe a scelta del lavoratore, necessariamente nei primi cinque mesi di vita del figlio.
La fruizione va fatta sempre per giornate intere di lavoro, una o più di una (anche tutte e cinqque insieme), perchè per espressa previsione di legge non è possibile il frazionamento a ore. La fruizione, inoltre, può avvenire anche mentre il coniuge (ossia la madre del neonato) sta fruendo del congedo di maternità.
Quest’ultimo congedo, riconosce alla madre lavoratrice dipendente l’obbligo di astenersi dal lavoro per un totale di cinque mesi da sudividere prima e dopo la nascita.
Ordinariamente la ripartizione è due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita; ma la lavoratrice può decidere di posticipare a dopo il parto tutto il periodo di astensione obbligatoria prima della data presunta del parto (cioè i due mesi), al fine di allungare (di conseguenza) quello post partum che così può arrivare fino a cinque mesi ( è la c.d. “flessibilità” del congedo di maternità, anch’essa oggetto di modifiche da parte della legge di bilancio 2019)
Ovviamente, poichè la legge impone al papà di fruire del congedo obbligatorio “nei primi cinque mesi di vita del figlio”, l’astensione in contemporanea al congedo di maternità del coniuge può avvenire soltanto nel periodo post partum.
Durante le assenze per congedo obbligatorio, il padre è retribuito e coperto da contributi.
In particolare, il papà ha diritto a percepire, per i cinque giorni di astensione, un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione e sempre a carico dell’Inps c’è pure la contribuzione (figurativa). L’indennità è corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro, il quale la recupera mediante conguaglio con i contributi che deve versare mensilmente all’Inps.
Il papà che intende fruire del congedo obbligatorio deve darne comunicazione in forma scritta al proprio datore di lavoro, specificando il giorno o i giorni in cui vorrebbe assentarsi. La comunicazione va fatta con un anticipo non inferiore a 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
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