Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali

images (30)Depenalizzato, a norma dell’art.3, comma 6, D.Lgs. 8/2016, il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali,  per le somme di importo inferiore a euro 10.000 annui.

In attuazione dell’art. 2, comma 2, lett. c), della legge 67/2014, il D.Lgs 8/2016 rileva ai fini degli omessi versamenti dei contributi previdenziali, corrispondenti alle ritenute operate nelle buste paga dei lavoratori.

La norma puniva con la reclusione fino a tre anni e con una sanzione fino a euro 1.032,00 qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che lavorano alla sue dipendenze, senza che le stesse venissero poi versate all’INPS.

L’attuale disposizione normativa, al contrario, opera un distinguo legato al valore annuo dell’omissione compiuta dal datore di lavoro, confermando la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, oltre alla sanzione amministrativa fino a euro 1.032 per i soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000,00 euro annui.

Per gli importi trattenuti ma omessi di misura inferiore ai 10.000 euro annui, al datore di lavoro si applicherà la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

In ogni caso il datore di lavoro non è punibile con la sanzione penale nè con quella amministrativa, qualora provveda al versamento di quanto trattenuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento di violazione.

Sia il reato, che l’illecito amministrativo, sussistono soltanto se a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate non risulta un saldo attivo a favore del datore di lavoro e, comunque, a fronte di un effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti.

 

 

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