Per contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” l’art. 24 del D.Lgs 151/2015 – sulle orme di quanto già disposto dall’art. 4, co.19 della L. n. 92/2012 – ha ridisegnato le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale.
L’11 gennaio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 il Decreto Ministeriale Lavoro 15 dicembre 2015, recante le “modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro“, attuando di conseguenza quanto contenuto nell’art. 26 del D.Lgs n. 151/2015. Il testo del D.M. composto da 4 articoli e 2 allegati definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nonchè la loro revoca, gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Per effetto dell’art. 26, co.8 del D.Lgs n. 151/2015, che sancisce l’entrata in vigore di nuove norme “a far data dal sessantesimo giorno sucessivo dalla data di entrata in vigore del decreto” la nuova procedura sarà operativa dal 12 marzo 2015.
Il modulo, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) consente tre opzioni: dimissioni, risoluzione consensuale e revoca. L’ultima scelta consente di revocare la comunicazione (di dimissioni o risoluzione consensuale) precedentemente inviata, nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione come stabilito dall’art. 26, co.2 del D.Lgs n. 151/2015.
Sono escluse dalla comunicazione telematica:
- le dimissioni e risoluzioni consensuali derivanti da rapporto di lavoro domestico
- le conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavor2o presso le commissioni di certificazione
a norma dell’art. 55, co.4 del D.Lgs n. 151/2001, restano esclusi dal nuovo meccanismo di dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali:
- il periodo di gravidanza
- i primi tre anni di vita del bambino ovvero i primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento
- in caso di adozione internazionale, i cprimi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9 del D.Lgs n. 151/2001
In tali casi, infatti, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la richiesta di dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio.
Per effettuare la comunicazione (quale che sia la scelta: dimissioni, risoluzione consensuale o revoca), il lavoratore può scegliere tra due diverse modalità operative:
- procedere in autonomia previa attivazione di un’utenza sul portale “Cliclavoro” del Ministero del lavoro
- rivolgersi a un soggetto abilitato (patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione).
A norma dell’art. 26, co.5 l’alterazione dei moduli ricevuti, eccezion fatta nei casi in cui si manifesti reato, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro irrogata dalla Direzione Territoriale del lavoro nel caso di accertamento dell’infrazione.
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