Anche dopo la fine degli sgravi contributivi totali, cessati con decorrenza 31.12.2016, l’apprendistato professionalizzante mantiene alcuni vantaggi, in parte economici, anche grazie ai nuovi bonus Sud e giovani.
L’apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani, con i limiti di età previsti per le diverse tipologie, eccetto coloro che beneficiano di un trattamento di disoccupazione, i quali possono essere assunti in apprendistato professionalizzante senza limiti di età.
L’assunzione deve avvenire in forma scritta e il contratto deve contenere, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
La disciplina dell’apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali o ai C.C.N.L. nel rispetto dei seguenti principi:
- divieto di retribuzione a cottimo
- presenza di un tutor all’interno dell’azienda.
Il lavoratore può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante secondo quanto previsto dal C.C.N.L. o, in alternativa, si può stabilire la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio. Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, maternita, infortunio o altre cause di sospensione involontaria dal lavoro, per periodi di durata superiore ai 30 giorni. Inoltre, gli apprendisti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; godono delle tutele per maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e della Naspi (disoccupazione) per la quale il datore di lavoro versa un contributo pari all’1,61% della retribuzione imponibile.
Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi; tuttavia, per i datori di lavoro che svolgono l’atività in cicli stagionali, i C.C.N.L. possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del rapporto, anche a tempo determinato.
Possono essere assunti in tutti i settoi, pubblici o privati, con contratto professionalizzante ai fini contrattuali, i giovani tra i 18 e i 29 anni (per chi possiede una qualifica professionale, il limite scende a 17 anni). La qualifica professionale da conseguire al termine del contratto è determinata dalle parti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti dai C.C.N.L.
Accordi interconfederali e contratti collettivi stabiliscono, per il tipo di qualificazione professionale da conseguire, la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni (cinque per gli artigiani). Non è ammesso il contratto di apprendistato con un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dal C.C.N.L.
Fermi i diversi limiti previsti dal C.C.N.L. solo per i datori di lavoro con oltre 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto alla fine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore (esclusi i rapporti cessati nel periododi prova, per dimissioni eccetera). Se la percentuale non è rispettata, è possibile assumere un solo apprendista. Gli altri sono considerati sin dall’origine lavoratori a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro che ha fino a due dipendenti qualificati o specializzati, può assumere fino a tre apprendisti. Chi ha da tre a nove dipendenti già qualificati, può assumere un apprendista per ogni lavoratore qualificato (e quindi da tre a nove). Il datoredi lavoro che ha almeno dieci dipendenti già qualificati, può occupare tre apprendisti per ogni due lavoratori già qualificati. Alle imprese artigiane si applicano limiti diversi.
La formazione professionalizzante di cui è responsabile il datore di lavoro, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, per un massimo di 120 ore per il triennio. La formazione esterna è disciplinata da Regioni e Province autonome. La Regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dall’inizio del rapporto, le modalità di svolgimento della formazione pubblica, anche con riferimento a sedi e calendario delle attività.
Il datore di lavoro paga una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro nei seguenti casi:
- omessa stipula in forma scritta del contratto di apprendistato e del piano formativo individuale
- pagamento a cottimo
- inquadramento al di sotto del minimo spettante previsto dal C.C.N.L.
- assenza del tutore o referente aziendale.
In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1.500 euro.
Nel caso in cui si rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione che è stata prevista nel piano formativo individuale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta un provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. E’ compito del datore di lavoro attivarsi perchè sia rispettato quanto previsto nel Piano Formativo individuale, pena successive sanzioni.
Per l’inadempimento della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia il solo responsabile e che sia tale da impedire le finalità del contratto di apprendistato, il datore deve pagare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto alla fine dell’apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
Fatte salve le diverse previsioni di legge o contrattuali, i lavoratori assunti in apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
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