Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 15/2016, ha offerto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 ss. D.Lgs 81/2015, concernenti la disciplina del lavoro a tempo determinato.
Il Ministero chiarisce che:
- il D.Lgs n. 81/2015, art. 21. co. 2 prevede che il regime degli intervalli non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, salva l’applicazione delle disposizioni del DPR n. 1525/63 nelle more dell’adozione del decreto ministeriale. Tale disposizione viene, inoltre richiamata all’art. 19, co. 2 e 23, co. 2, al fine di individuare le ipotesi per le quali non operano rispettivamente il limite massimo dei 36 mesi nonché i limiti quantitativi di ricorso al contratto a termine. Pertanto l’attuale quadro regolatorio continua a demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere ulteriori ipotesi, rispetto a quelle già indicate come stagionali dal DPR n. 1525/63 – da individuare a norma dell’emanando decreto ministeriale – per le quali non operano i limiti di cui agli artt. 19 co. 2, 21 co. 2, 23 co. 2. Il Ministero precisa che in tali ulteriori ipotesi è possibile annoverare, in ragione dell’ampio rinvio contenuto alla contrattazione collettiva, anche le attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stagionali sotto la vigenza del D.Lgs n. 368/01.
- appare corretto ritenere che i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscano un’eccezione al limite di durata massima (36 mesi) stabilito ex lege o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva. Ne consegue, quindi, che eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui al’art. 19, co. 1, che oepra invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.
- i limiti percentuali per l’attivazione dei contratti a termine ai sensi dell’art. 2, D.Lgs n. 368/01, si sommano ai limiti percentuali previsti dall’art. 19, co. 1, D.Lgs n. 81/15, che a sua volta disciplina ipotesi aggiuntive rispetto a quelle regolate in via generale dall’art. 23, co. 1 del medesimo decreto.
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