La maxi sanzione per lavoro nero si cumula con la nuova sanzione per pagamento in contanti delle retribuzioni. In sede di accertamento dell’impiego di lavoro in nero, infatti, l’ispettore deve riscontrare che la remunerazione dei lavoratori sia avvenuta con mezzi tracciabili e, in caso contrario, applicare la sanzione da 1.000 a 5.000 euro sulla base della periodicità di corresponsione della retribuzione (mensile – settimanale – giornaliera). Lo precisa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 9294/2018.
I chiarimenti riguardano la tracciabilità dele paghe, obbligatoria dal 1° luglio 2018, nell’ipotesi di svolgimento di lavoro in nero.
La tracciabilità vincola datori di lavoro e committenti a pagare paghe e compensi e ogni relativo acconto, a lavoratori e collaboratori, solo attraverso una banca o un ufficio postale o utilizzando mezzi di pagamento tracciabili, pena l’applicazione della sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Nel caso di occupazione di lavoratori in nero, inoltre, è prevista la c.d. maxi sanzione, graduata “per fasce” in relazione alla durata dell’illecito: da 1.500 a 9.000 euro per lavoratore in caso d’impiego fino a 30 giorni; da 3.000 a 18.000 euro per lavoratore in caso d’impiego da 31 a 60 giorni; da 6.000 a 36.000 euro per lavoratore in caso di impiego oltre 60 giorni (gli importi aumentano del 20% in caso d’impiego di stranieri senza permesso di soggiorno o di minori di età non lavorativa).
A proposito delle due sanzioni è stato chiesto al ministero di precisare se sono cumulabili e il criterio di applicazione di quella per la violazione dell’obbligo di tracciabilità delle paghe.
In primo luogo, l’Ispettorato ricorda che la violazione della tracciabilità è verificata ogniqualvolta è “corrisposta la retribuzione o il compenso, in violazione del comma 910 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione” che, di norma, avviene mensilmente. Quindi, precisa che c’è il cumulo poichè la norma non lo esclude (cosa che, per la maxi-sanzione, il legislatore ha fatto espressamente in altri casi). Pertanto, nei casi in cui l’Ispettore abbia accertato l’impiego di lavoratori in nero e riscontrato, altresì, che la remunerazione degli stessi sia avvenuta non mediante strumenti di pagamento tracciabili ma in contanti, andranno applicate entrambe le sanzioni.
L’illecito, spiega l’Ispettorato, si configura soltanto qualora sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti in base alla periodicità della paga. Poichè nei casi di lavoro nero tale periodicità dell’erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, nelle ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, precisa ancora l’InL, si configurano tanti illeciti quante sono le giornate di lavoro in nero effettuate.
In questi casi, precisa l’Ispettorato, resta ferma l’adozione della diffida accertativa per l’ipotesi in cui, una volta accertata la corresponsione della retribuzione, anche se avvenuta in contanti, la stessa risulti d’importo inferiore a quanto dovuto in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro.
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