Le clausole del contratto di lavoro

contratto-lavoroAi sensi dell’art. 2099 del codice civile, il contratto individuale di lavoro è quel contratto mediante il quale il lavoratore si obbliga a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione e la vigilanza dela datore di lavoro, in cambio di una controprestazione detta retribuzione.

Riferimenti normativi:

  • codice civile, artt. 2096 – 2104 – 2105
  • art. 96 disp. att. codice civile
  • D.Lgs 24 maggio 1997 n. 152
  •  legge 15 luglio 1966 n. 604, art. 10

Ai fini della validità del contratto è necessario che siano presenti i seguenti elementi essenziali:

  • il consenso delle parti
  • la causa
  • l’oggetto
  • la forma

Il datore di lavoro e il lavoratore, nel momento in cui stipulano il contratto di lavoro, sono chiamati a determinare l’oggetto del contratto che, ai sensi dell’art. 1346 del codice civile, dev’essere:

  • possibile
  • lecito
  • determinato
  • determinabile

Nel dettaglio dell’oggetto, occorre individuare la prestazione di lavoro che andrà a svolgere il lavoratore, intellettuale o manuale che sia e la relativa retribuzione che il datore di lavoro si impegna a corrispondere, quale controprestazione.  La retribuzione è, di norma, indicata nel contratto.  Laddove le parti omettano di inserirla, potrà essere determinata dal Giudice.

Il contratto di lavoro può essere:

  • a tempo indeterminato
  • a tempo determinato

Per disposizione degli artt. 2104 e 2105 del codice civile:

il lavoratore, nello svolgimento del rapporto lavorativo è tenuto ad usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, ad osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro, impartite dall’imprenditore e dai collaboratori, dai quali gerarchicamente dipende e osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro.  Il lavoratore è altresì tenuto all’obbligo di fedeltà, nel concreto, non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi che siano in concorrenza con il datore di lavoro, e non può divulgare notizie attinenti l’organizzazione dell’azienda al fine di recarne pregiudizio.

Dal momento che il contratto di lavoro si formalizza attraverso il consenso delle parti è necessario che entrambi i contraenti abbiano la capacità di concludere un contratto di lavoro.  Affinchè l’accordo sia ritenuto valido, è espressamente richiesto la manifestazione della volontà a concludere il contratto e che la stessa non sia viziata da errore, da violenza o dolo.  In genere, o secondi necessità, il datore di lavoro, prima di stipulare il contratto, sottoscrive una c.d. “lettera di impegno” che consegna al lavoratore.

Nel caso in cui tale impegno non venisse rispettato, il lavoratore può ricorrere in giudizio, al fine di ottenere una sentenza che produca tutti gli effetti di un contratto, oltre al relativo risarcimento del danno.

 

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