NESSUN OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI PER L’AMMINISTRATORE DI SRL CHE NON PARTECIPA ALL’ATTIVITA’ DI IMPRESA

mobilitaLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21295 del 9 agosto 2019, precisa ulteriormente i confini tra attività gestionale e commerciale ai fini dell’insorgenza del doppio obbligo assicurativo presso la gestione separata e la gestione commercianti.

Stop dunque alla doppia contribuzione Inps nei confronti dell’amministratore unico che riceve esclusivamente compensi dalla società.

Infatti, affinchè scatti anche l’obbligo dell’iscrizione alla gestione previdenziale Inps dei commercianti, oltre a quella della gestione separata Inps di cui all’art. 2, c.26 della legge 335/1995′ è necessario che lo stesso svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa.  Diversamente, se l’amministratore unico riceve soltanto un compenso, limitando il rapporto lavorativo esclusivamente alla gestione dell’attività amministrativa, (per esempio, curare i rapporti con i fornitori e le banche), lo stesso è tenuto a iscriversi soltanto alla gestione separata Inps.

L’art. 1, c.203 della legge662/1996 prevede che l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 613/1996 e smi, sussista per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiuvatori preposti al punto vendita;
  • abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita, nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
  • partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  • siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in altri registri o ruoli.

La predetta normativa, come più volte ribadito dalla giurisprudenza non ha introdotto alcun principio di alternatività tra l’iscrizione alla gestione commercianti e l’iscrizione alla gesione separata.  Infatti, sotto il profilo logico-sistematico, la contemporanea iscrizione presso le due gestioni si fonda su titoli diversi: la percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e la produzione di redditi di impresa, in qualità di socioche partecipa al lavoro aziendale.

Successivamente, con l’art. 12, c. 11 del  dl. 78/2010, il legislatore ha inteso escludere, relativamente ai rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata, la regola dell’unicità dell’iscrizione, che resta comunque possibile (presso la gestione dell’attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.

Dunque, alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, non opera il principio dell’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione.

Ne consegue che, il socio di una società a responsabilità limitata che svolge per la società stessa attività di lavoro auronomo, quale collaboratore e continativo, è soggetto a doppia comntribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d’impresa.

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