Il datore di lavoro può evitare del tutto l’applicazione della sanzione prevista, purchè proceda, al versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai lavoratori e non versate nei termini ordinari, entro tre mesi dalla notifica di contestazione.
Decorsi i tre mesi, il datore di lavoro non può più evitare la sanzione, ma può subirla in misura ridotta, procedendo al pagamento di quanto omesso (più sanzione ridotta) nei successivi 60 giorni.
Questo è quanto previsto nella nota ministeriale prot. 9099 del 3 maggio 2016.
La nota ministeriale detta specifiche indicazioni sulla contestazione dell’illecito per il mancato versamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle paghe dei lavoratori dipendenti e dai committenti sui compensi dei collaboratori iscritti alla gestione separata.
L’illecito, a seguito del D.Lgs 8/2016 (cosiddetta depenalizzazione) è stato riformulato in due fattispecie:
- illecito di natura penale: se l’omesso versamento riguarda un importo di ritenute superiore a 10 mila euro annui. In tal caso continua ad applicarsi la sanzione della reclusione fino a tre ani e la multa fino a 1.032 euro.
- illecito di natura amministrativa: se l’omesso versamento riguarda un importo di ritenute fino a 10 mila euro annui. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro (ipotesi depenalizzata)
In entrambe le ipotesi il datore di lavoro non è punibile (né reato né sanzione) ove provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione. In particolare, spiega il ministero, il termine di tre mesi per versare le ritenute omesse, decorre dalla notifica della contestazione o dell’accertamento dell’illecito, perché la norma prefigura un effetto sospensivo dell’efficacia delle sanzioni comminate fino alla scadenza del termine di tre mesi. Di conseguenza, solo alla scadenza del termine dei tre mesi, ove il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento delle ritenute, decorreranno i termini per il pagamento della sanzione amministrativa.
Ai fini dell’applicazione del regime punitivo (penale o amministrativo) è previsto un limite di 10 mila euro di ritenute non versate su un periodo di un anno, considerandosi per tale quello “contributivo”, ossia quello che va dal 16 gennaio al 16 dicembre.
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