Pause, soste e tempi di viaggio

untitled (3)La disciplina vigente in materia di orario di lavoro, prevede che il lavoratore abbia diritto ad un periodo di pausa giornaliero, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, utile anche per spezzare eventuali ritmi di lavoro monotoni e ripetitivi.

Tale diritto matura unicamente nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore.

Le modalità di fruizione e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.  In mancanza di una esplicita previsione contrattuale, la legge prevede cha al lavoratore deve essere concessa una pausa giornaliera di durata non inferiore a 10 minuti, da godere anche rimanendo sul posto di lavoro.

Il periodo di pausa non può essere sostituito dalla erogazione della corrispondente retribuzione.

Il Ministero del Lavoro ha stabilitp che l’eventuale collocazione della pausa all’inizio o alla fine della giornata lavorativa, che si sostanzia in una sorta di riduzione dell’orario di lavoro, è lecita soltanto a fronte della concessione di lavoratori di equivalenti periodi di riposo conpensativo.

La collocazione oraria della pausa viene determinata dal datore di lavoro, in base alle esigenze tecniche dell’attività lavorativa.  Nell’ipotesi in cui l’0rganizzazione del lavoro preveda la giornata c.d. spezzata, la pausa potrà coincidere con il momento di sospensione dell’attività lavorativa.

I lavoratori che utilizzano abitualmente un’attrezzatura munita di videoterminali, per almeno 20 ore settimanali, hanno diritto ad una pausa giornaliera secondo quanto determinato dalla contrattazione collettiva, ma comunque pari ad almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Per questa categoria di lavoratori non è consentito il cumulo all’inizio ed al termine della giornata lavorativa e il tempo di pausa è considerato orario di lavoro.

Il legislatore esclude dal computo dell’orario di lavoro il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il posto di lavoro.  Tuttavia, nei casi in cui il viaggio sia funzionale rispetto alla prestazione da svolgere, esso va considerato tempo di lavoro:  ciò accade quando il dipendente è obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, ad esempio per ritirare il mezzo di trasporto o le attrezzature dedicate, per poi essere inviato a svolgere l’effettiva prestazione in diverse località.

La disciplina dei riposi intermedi non si applica:

  • ai dirigenti, al personale con funzioni direttive o avente un autonomo potere decisionale
  • alla manodopera familiare
  • ai telelavoratori e quelli a domicilio
  • ai lavoratori mobili

Nel caso di bambini e adolescenti, il limite orario superato il quale la fruizione della pausa intermedia diviene obbligatoria è ridotto a 4 ore e mezza.  La durata minima della pausa, inoltre, deve essere di un’ora.  I contratti collettivi, previa autorizzazione delle Direzioni territoriali del lavoro, possono dimezzare tale durata, sempre che non si tratti di lavori insalubri o pericolosi.

Il lavoratore domestico ha diritto ad un conveniente periodo di riposo duranteil giorno e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno.  In particolare, il contratto collettivo stabilisce che il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6,00 e le ore 14,00 oppure tra le ore 14,00 e le ore 22,00 ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo.

L’orario di lavoro del personale addetto alle operazioni di trasporto merci o persone, deve essere interrotto da riposi intermedi della durata di:

  • 30 minuti, se il totale delle ore di lavoro è compreso tra le 6 e le 9 ore
  • 45 minuti se superiore a 9 ore

Restano escluse dalla nozione di lavoro effettivo le soste di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiori a 2 ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali sia richiesta alcuna prestazione all’operaio o all’impiegato.  Tuttavia sono considerate nel computo del lavoro effettivo le soste, anche se di durata siperiore a 15 minuti, che sono concesse all’operaio nei lavori molto faticosi allo scopo di riletterlo in condizioni fisiche di riprendere il lavoro.

Mentre le soste si configurano come “pause interne” della prestazione, non rigidamente predeterminabili, strettamente connesse con le esigenze del processo produttivo, i riposi intermedi, invece, sono dei momenti di inattività compresi tra due intervalli o “turni” di lavoro contrattualmente predefiniti.  I riposi intermedi, per definizione, sono computabili nell’orario di lavoro e, pertanto, non retribuibili, mentre, il regime patrimoniale delle soste varia a seconda, delle proprie caratteristiche intrinseche.

E’ questa la ragione per cui, la pausa pranzo viene considerata:

  • fuori dall’orario di lavoro per gli impiegati
  • interna al periodo di lavoro giornaliero, e dunque retribuita, nei lavori a turno con ciclo continuo.

Per quanto riguarda le soste, possono essere retribuite:

  1. le soste inferiori a 10 minuti, legate ad una causa di forza maggiore, ad esigenze fisiologiche del lavoratore o semplicemente di alleggerimento de carico di lavoro, poichè strettamente funzionali alla ripresa dell’attività lavorativa
  2. soste legate alla tutela psico-fisica dei lavoratori, sulla base di disposizioni normative o di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi, quale misura di prevenzione contro gli eventi infortunistici
  3. le soste per causa di forza maggiore o per cause non imputabili al lavoratore che nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata o in ogni caso qualora l’impresa trattenga l’operaio in cantiere.

 

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