La legge di stabilità per il 2016 ha reso strutturale il regime fiscale agevolato riconosiuto alle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti compe premio di produttività.
La detassazione dei premi di produttività era stata introdotta per la prima volta nell’anno 2008, come misura sperimentale, demandando, per ciascun anno la validità e l’individuazione di criteri e limiti all’emanazione di un apposito Decreto.
Con la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) erano state individuate le risorse per il triennio 2013-2015 ma, successivi interventi normativi avevano destinato le risorse per il 2015 ad altri capitoli di spesa, impedendo di fatto l’applicazione dell’agevolazionenello scorso anno.
Ora, con lalegge di stabilità2016, la detassazione delle retribuzioni sulla produttività entra definitivamente a regime, venendo meno anche il carattere sperimentale degli anni precedenti.
I requisiti per beneficiare del premio di produttività per l’anno 2016 sono i seguenti:
- i premi di risultato di ammontare variabile devono essere corrisposti a fronte di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili.
- potranno accedere all’imposta agevolata anche eventuali utili dell’impresa purchè legati a forme di incremento di produttività.
- le suddette somme, per il godimento del beneficio, devono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziandali stupulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e rispettando le regole di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
- l’aliquota dell’imposta sostitutiva rimane fissata al 10%
- l’imponibile massimo detassabile è pari ad euro 2.000,00, innalzabile ad euro 2.500,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
- per poter accedere alla agevolazione, il limite di reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2015 è fissato in euro 50.000,00.
Come per le precedenti edizioni, la nuva disciplina di detassazione dele retribuzioni di produttività è subordinata alla emanazione di apposito decreto interministeriale concertato tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà:
- individuare i criteri di misurazione egli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione
- stabilire gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro
- prevedere le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali e territoriali.
Infine, la legge di stabilità introduce la possibilità per il lavoratore di richiedere che le somme riconosciute a titolo di premio di produttività siano fruite (in tutto o in parte) sotto forma di servizi di “welfare aziendale”, elencati all’art. 51, comma 2 e 3 ultimo periodo del TUIR (ad esempio servizi di trasporto, servizi di educazione e istruzione, servizi di assistenza ai famigliari non autosufficienti ecc.)
Queste somme, nel caso in cui il lavoratore esercitasse l’opzione di sostituzione, non concorreranno, nel rispetto dei 2.000,00 euro annui lirdi, a formare il reddito di lavoro dipendente, nè saranno soggette all’imposta sostitutiva del 10%
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