Servizi di welfare aziendale e detassazione.

welfare_aziendale-3e4ca4b016d9327f9bede4875d41d4e3Il comma 190 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità ha apportato modifiche alla disciplina della detassazione del reddito da lavoro dipendente, anche con riguardo ai piani di welfare aziendale.

La circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016 specifica che si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Per tali beni e servizi, è prevista una defiscalizzazione e decontribuzione integrale.

Per fruire di tali agevolazioni, è necessario che i servizi e le prestazioni di cui sopra siano garantite alla “generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti”. Non può dunque trattarsi di benefit concessi a singoli lavoratori, ed è evidente che l’impostazione della norma mira ad incentivare l’inserimento delle misure di welfare tra le materie di contrattazione decentrata.

La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente a fini fiscali e previdenziali è dunque sobordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.  Come chiarito dalla Agenzia delle Entrate, “la precedente prassi ha chiarito che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne esufruiscano”,

In base alla uova formulazione della lettera f) dell’articolo 51 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti i a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”.

Se l’erogazione avviene a titolo di adempimento di “contratto, di accordo o di regolamento aziendale”, il datore di lavoro fruisce della deducibilità integrale dei relativi costi ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo TUIR.  La circolare della Agenzia delle Entrate precisa che “tale limite di deducibilità continua ad operare, invece in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro”.

Sono soggetti a defiscalizzazione i servizi e le opere offerte dal datore di lavoro aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assitenza sociale e sanitaria o culto.

L’agevolazione fiscale vale anche quando i predetti servizi o opere vengono destinati alla fruizione non dei dipendenti personalmente (o non solo da partedi questi) ma anche dei suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate conferma che non è necessario che i familiari fruitori dei servizi siano fiscalmente a carico del lavoratore, nè che gli stessi convivano con il dipendente.

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