Il ticket licenziamento dall’anno 2016 si aggiorna, inserendo nuove casistiche per le quali è dovuto il versamento.
Scaduto il periodo di esenzione, dal 1° gennaio 2016 è dovuto dalle imprese anche nei casi di cambio appalto e di licenziamento per fine lavori.
Il prpssimo 31 dicembre, inoltre, scadrà l’ulteriore periodo di esenzione previsto per le aziende tenute al pagamento del contributo d’ingresso alle procedure di mobilità previste dall’art. 5, comma 4 della legge 223/91.
Il ticket, nato per finanziare l’indennità di disoccupazione Aspi e mini-Aspi, è stato confermato dalla riforma del jobs act l’anno scorso, per finanziare la Naspi (che ha sostituito Aspi e mini-Aspi dal 1° maggio 2015).
Operativo dai licenziamenti intervenuti a partire dal 1° gennaio 2013, il ticket è una sorta di “tassa” introdotta dalla riforma Fornero (legge 92/2012) per finanziare gli ammortizzatori e in particolare le indennità di disoccupazione.
Il ticket è dovuto nei seguenti casi di licenziamento:
- licenziamento di lavoratori, compresi gli apprendisti, per giustificato motivo oggettivo, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;
- recesso del datore di lavoro al termine del periodo formativo di apprendistato;
- dimissioni del lavoratore per giusta causa;
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (300 giorni prima della datapresunta del parto, fino al compimento del 1° anno di vita del bambino);
- risoluzione consensuale con procedura di conciliazione (nuovo rito fornero);
- risoluzione consensuale per trasferimento del dipendente ad altra sede dell’azienda, a distanza oltre i 50 km. dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile con oltre 80 minuti mediante i mezzi pubblici;
- licenziamento collettivo senza accordo sindacale;
- mancato superamento del periodo di prova (con recesso da parte del datore di lavoro);
- licenziamento del lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente;
- licenziamento per completamento attività e chiusura del cantiere in edilizia;
- licenziamento per cambio appalto, con garanzia di continuità occupazionale.
Casi in cui il ticket licenziamento non è dovuto:
- licenziamento del lavoratore domestico;
- dimissioni volontarie del lavoratore;
- risoluzione consensuale;
- licenziamento collettivo nelle procedure di mobilità (fino al 31.12.2016)
Come si calcola il ticket:
ticket annuo = (0,41 * 1.195,00 euro) = euro 489,95
ticket annuo/12 = (euro 489,95/12) = euro 40,83
ticket annuo * 3 = (euro 489,95 * 3) = euro 1.469,85
Sanzioni contributive. Stante la sua valenza contributiva, il versamento del ticket soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.
Lascia un commento