I tirocini “non curricolari” – ovvero quelli non inseriti in un piano di studi – costituiscono una misura di politica attiva del lavoro, finalizzata a facilitare le scelte professionali dei giovani e accompagnarli nella transizione fra percorso di studi e inserimento nel mondo del lavoro, ovvero ad agevolare l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disoccupate.
La disciplina dei tirocini è quella prevista dal “Regolamento Regionale per l’attivazione di tirocini nel territorio del Friuli Venezia Giulia” DPR 198/2016, in vigore dal 3 novembre 2016, che ha abrogato il precedente regolamento del 2013 e successive modifiche, includendo il tale regolamentazione anche i tirocini finalizzati alla inclusione sociale.
In primo luogo è bene scpecificare che: il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato.
Il vigente Regolamento regionale è applicabile alle seguenti forme di tirocinio:
- tirocinio formativo e di orientamento: rivolto a soggetti che hanno conseguito da non più di 12 mesi un titolo di studio (diploma tecnico superiore, diploma della scuola secondaria superiore, attestato di qualifica o di diploma professionale, laurea)
- tirocinio formativo di inserimento o reinserimento al lavoro: rivolto a lavoratori per l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione (inoccupati, disoccupati o in mobilità, in cassa integrazione guadagni straordinaria o cassa integrazione in deroga)
- tirocinio estivo: rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dell’università, e può svolgersi nell’arco temporale della sospensione estiva delle attività didattiche.
- tirocinio in favore di soggetti svantaggiati: (disabili, in carico ai servizi sociali, soggetti du cui alla Legge 381/91, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari/sussidiari)
- tirocinio finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti
- tirocinio PIPOL: rivolto ai giovani iscritti e profilati con il programma regionale “Garanzia Giovani” per i quali le imprese possono beneficiare della copertura di una parte dell’indennità di partecipazione erogata al lavoratore.
I soggetti ai quali è possibile applicare la vigente normativa, devono avere compiuto 18 anni di età (ad esclusione dei tirocinanti in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale e degli studenti da avviare nei tirocini estivi) e devono essere:
- studenti, ma entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (diploma della scuola secondaria superiore, attestato di qualifica, diploma professionale, laurea)
- disoccupati, inoccupati, o in mobilità, soggetti svantaggiati
- lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o cassa integrazione in deroga
- per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale devono essere in carico ai servizi sociali e/o ai servizi sanitari competenti.
Il Tirocinio non incide sullo stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.
Il tirocinio si svolge presso il soggetto ospitante, ovvero il datore di lavoro che realizza il tirocinio.
Il soggetto ospitante deve:
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili
- favorire l’esperienza del tirocinio nell’ambiente di lavoro
- garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla saluto ei luoghi di lavoro
- designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio (che può seguire al massimo 3 tirocinanti contemporaneamente)
- assicurare il lavoratore all’INAIL e con una polizza per la Responsabilità Civile verso terzi.
Per ciascuna “unità operativa” le aziende possono attivare un numero massimo di tirocini come segue:
dimensione aziendale: numero:
da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato 1 tirocinante
da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato 2 tirocinanti contemporaneamente
da 20 dipendenti a tempo indeterminato e oltre <=10% dei dipendenti
per le imprese artigiane anche senza dipendenti 1 tirocinante
studi professionali senza dipendenti 1 tirocinante
aziende agricole senza dipendenti 1 tirocinante
- i tirocini non rientrano nel computo dei limiti relativi ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato
- la deroga prevista per le imprese senza dipendenti è limitata ai percorsi formativi coerenti con l’attività delle imprese
- sono esclusi dal rispetto dei limiti i tirociniin favoredei soggetti svantaggiati ed i tirocini curricolari
- le frazioni di unità uguale o superiori a 0,5 si arrotondano all’unità superiore.
La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo e:
- non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 6 mesi, proroghe comprese
- non può essere inferiore a 3 settimane e superiore a 3 mesi per i tirocini estivi, proroghe comprese
- non può essere inferiore a 3 mesi e superiore a 6 mesi per i tirocini con soggetti registrati a Garanzia Giovani – PIPOL
- non può superare i 18 mesi nel caso di soggetti svantaggiati
- non può superare i 24 mesi nel caso di tirocini finalizzati all’inclusione sociale
E’ possibile prorogare la durata iniziale del tirocinio ma entro il limite massimo.
Il tirocinio non può essere attivato nei seguenti casi:
- l’impresa non è in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- l’impresa non è in regola con la normativa in materia di diritto del lavoro dei disabili
- nei 12 mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio, l’impresa ospitante ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, con riferimento alla sola unità aziendale nella quale si siano verificati gli eventi e con riferimento alle sole mansioni cui erano adibiti i lavoratori interessati
- l’impresa ospitante ha in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, con riferimento alla sola unità aziendale nella quale si siano verificati gli eventi e con riferimento alle sole mansioni cui erano adibiti i lavoratori interessati
- il tirocinante ha già avuto precedenti rapporti di lavoro con l’impresa ospitante
- il tirocinante ha già svolto un tirocinio presso la stessa impresa ospitante, anche se per progetti formativi di diverso contenuto (ad eccezione dei tirocini a favore dei soggetti svantaggiati)
- per i tirocini estivi non può realizzare più di 2 tirocini estivi presso la stessa azienda ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto
- per sostituire lavoratori dipendeenti dell’impresa ospitante con contratto a termine o per personale assente per malattia, maternità o ferie
- per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale
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