VOUCHER: parte la tracciabilità

voucher-buoni-lavoro-accessorioCon la approvazione definitiva, da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Legislativo n. 185/2016, correttivo di cinque decreti delegati al Jobs Act, sono state apportate modifiche alle modalità di comunicazione dell’utilizzo di lavoro accessorio.

Innanzitutto occorre premettere che, per prestazioni occasionali di tipo accessorio, si intendono delle prestazioni lavorative, definite appunto accessorie, in quanto non riconducibili a forme tipiche di contratto di lavoro, assicurando comunque ai prestatori di lavoro delle minime tutele previdenziali e assicurative.

L’art. 48 del Decreto Legislativo 81/2015, così recita: “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro netti nel corso di un anno civile” . (si intende per anno civile il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno). Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro netti (euro 9.333 lordi), nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro netti , rivalutati annualmente (per l’anno 2016 euro 2.020 netti ovvero euro 2.693 lordi).

Si ricorda, soprattutto, che proprio in considerazione di tale limite, il committente ha poi l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore.  A tal fine, potrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Novità introdotte dal correttivo al Jobs act per il tramite del Decreto Legislativo 185/2016 ed entrate in vigore il 18.10.2016

  • rimane invariata la comunicazione preventiva di attivazione dei voucher da eseguirsi on line operando sul sito dell’INPS;
  • viene introdotta una nuova comunicazione che le aziende non agricole ed i professionisti committenti dovranno, almeno 60 minuti prima della prestazione eseguire, consistente nell’ inviare una mail o un sms agli indirizzi riportati (sms al numero: 3399942256 ancora non attivo) – (mail per le aziende operanti in provincia di Pordenone: voucher.pordenone@ispettorato.gov.it) indicante, oltre ai dati del committente (ragione sociale e codice fiscale), anche quelli relativi ad uno o più prestatori ed alle prestazioni di lavoro occasionale accessorie (dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore; luogo della prestazione; giorno di inizio e termine della prestazione; ora di inizio e di fine della prestazione).

Come prevede la circolare n. 1/2016 del neo costituito Ispettorato Nazionale del Lavoro, le e-mail da inviare alle competenti D.T.L. (Direzioni Territoriali del Lavoro) devono essere prive di qualsiasi allegato, con conseguente inserimento di tutti i dati nelle stesse.

L’Ispettorato spiega, inoltre, che vanno comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse.  Anche in tal caso le comunicazioni vanno inviate per e-mail non oltre i 60 minuti prima della delle attività a cui si riferiscono.

La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun prestatore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di avvalersi della diffida.  Qualora, oltre alla nuova comunicazione dovesse mancare anche la dichiarazione di inizio attività all’INPS, è prevista l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero.

Per il primo periodo di vigenza del nuovo obbligo (dall’8 al 17 ottobre 2016) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dispone che, nessuna sanzione potrà essere applicata, causa l’assenza di indicazioni operative.

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